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IRPEF 2026: scaglioni, detrazioni e bonus

Scaglioni e aliquote IRPEF 2026, detrazione per lavoro dipendente, trattamento integrativo, somma esente e ulteriore detrazione, dalla Gazzetta Ufficiale.

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Validità
dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
Fonte primaria
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 3 e 4 — GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2025, S.O. n. 42
Consultata il
11 settembre 2026
Licenza
CC BY 4.0: riuso libero con attribuzione a Conto che torna

Note sui dati

  • Scaglioni: TUIR art. 11, comma 1, come modificato dalla L. 199/2025 art. 1, comma 3 (seconda aliquota dal 35 al 33 per cento dal periodo d'imposta 2026).
  • Detrazione per lavoro dipendente: TUIR art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 1.1; importo di 1.955 euro e no tax area di 8.500 euro a regime dalla L. 207/2024 art. 1, comma 2. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (giorni su 365); i minimi di 690 e 1.380 euro (tempo determinato) valgono per i redditi fino a 15.000 euro.
  • Trattamento integrativo: DL 3/2020 art. 1, comma 1: 1.200 euro annui rapportati al periodo di lavoro per redditi complessivi fino a 15.000 euro, se l'imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportati al periodo (L. 207/2024 art. 1, comma 3); fra 15.000 e 28.000 euro spetta la differenza fra le detrazioni elencate dalla norma e l'imposta lorda, entro 1.200 euro.
  • Somma esente per redditi fino a 20.000 euro: L. 207/2024 art. 1, commi 4-5: percentuale del reddito di lavoro dipendente (7,1; 5,3; 4,8 per cento); la fascia si sceglie sul reddito rapportato all'anno intero.
  • Ulteriore detrazione: L. 207/2024 art. 1, comma 6: 1.000 euro per redditi complessivi fra 20.000 e 32.000 euro, decrescente fino a 40.000 euro, rapportata al periodo di lavoro.
  • Il reddito complessivo rilevante per detrazione, trattamento integrativo, somma esente e ulteriore detrazione è al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze (TUIR art. 13, comma 6-bis; L. 207/2024 art. 1, comma 9).
  • Non modellato: la riduzione di 440 euro delle detrazioni per oneri per redditi complessivi oltre 200.000 euro (TUIR art. 16-ter, comma 5-bis, introdotto dalla L. 199/2025 art. 1, comma 4), che non riguarda la detrazione per lavoro dipendente.
  • Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo unico delle imposte sui redditi, GU n. 152 del 03-07-2026, S.O. n. 26) si applica dal 1° gennaio 2027: per il periodo d'imposta 2026 valgono le norme qui citate.

Fonti

Come citare

«IRPEF 2026: scaglioni, detrazioni e bonus», Conto che torna, https://contochetorna.it/dati/irpef-2026/, licenza CC BY 4.0, dati consultati il 11 settembre 2026.