IRPEF 2026: scaglioni, detrazioni e bonus
Scaglioni e aliquote IRPEF 2026, detrazione per lavoro dipendente, trattamento integrativo, somma esente e ulteriore detrazione, dalla Gazzetta Ufficiale.
- Validità
- dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
- Fonte primaria
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 3 e 4 — GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2025, S.O. n. 42
- Consultata il
- 11 settembre 2026
- Licenza
- CC BY 4.0: riuso libero con attribuzione a Conto che torna
Note sui dati
- Scaglioni: TUIR art. 11, comma 1, come modificato dalla L. 199/2025 art. 1, comma 3 (seconda aliquota dal 35 al 33 per cento dal periodo d'imposta 2026).
- Detrazione per lavoro dipendente: TUIR art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 1.1; importo di 1.955 euro e no tax area di 8.500 euro a regime dalla L. 207/2024 art. 1, comma 2. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (giorni su 365); i minimi di 690 e 1.380 euro (tempo determinato) valgono per i redditi fino a 15.000 euro.
- Trattamento integrativo: DL 3/2020 art. 1, comma 1: 1.200 euro annui rapportati al periodo di lavoro per redditi complessivi fino a 15.000 euro, se l'imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportati al periodo (L. 207/2024 art. 1, comma 3); fra 15.000 e 28.000 euro spetta la differenza fra le detrazioni elencate dalla norma e l'imposta lorda, entro 1.200 euro.
- Somma esente per redditi fino a 20.000 euro: L. 207/2024 art. 1, commi 4-5: percentuale del reddito di lavoro dipendente (7,1; 5,3; 4,8 per cento); la fascia si sceglie sul reddito rapportato all'anno intero.
- Ulteriore detrazione: L. 207/2024 art. 1, comma 6: 1.000 euro per redditi complessivi fra 20.000 e 32.000 euro, decrescente fino a 40.000 euro, rapportata al periodo di lavoro.
- Il reddito complessivo rilevante per detrazione, trattamento integrativo, somma esente e ulteriore detrazione è al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze (TUIR art. 13, comma 6-bis; L. 207/2024 art. 1, comma 9).
- Non modellato: la riduzione di 440 euro delle detrazioni per oneri per redditi complessivi oltre 200.000 euro (TUIR art. 16-ter, comma 5-bis, introdotto dalla L. 199/2025 art. 1, comma 4), che non riguarda la detrazione per lavoro dipendente.
- Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo unico delle imposte sui redditi, GU n. 152 del 03-07-2026, S.O. n. 26) si applica dal 1° gennaio 2027: per il periodo d'imposta 2026 valgono le norme qui citate.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 3 e 4 — GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2025, S.O. n. 42
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 11 (scaglioni e aliquote) e art. 13, commi 1, 1.1 e 6-bis (detrazioni per lavoro dipendente), testo vigente
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), art. 1, commi 2-9: aliquote e detrazione di 1.955 euro a regime, somma esente per redditi fino a 20.000 euro (commi 4-5), ulteriore detrazione per redditi fra 20.000 e 40.000 euro (comma 6) — GU n. 305 del 31-12-2024, S.O. n. 43
- Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, art. 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente), convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, testo vigente
- Agenzia delle Entrate, scheda "Aliquote e calcolo dell'Irpef" (aggiornata al 13 gennaio 2026)
Come citare
«IRPEF 2026: scaglioni, detrazioni e bonus», Conto che torna, https://contochetorna.it/dati/irpef-2026/, licenza CC BY 4.0, dati consultati il 11 settembre 2026.